D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 15, commi 4 e 5. Dal 30 giugno 2014 è previsto l’obbligo per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito. La norma riconduce l’obbligo di accettare i pagamenti in moneta elettronica agli acquisti sopra i 30 euro e non prevede alcuna sanzione per chi non dovesse dotarsi di POS.

Il Consiglio Nazionale Forense ritiene che la dotazione del POS sia «un onere piuttosto che un obbligo giuridico, e il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere» di pagare con il bancomat.
Altri Consigli Nazionali professionali si sono allineati sulla stessa interpretazione e contestano il nuovo “obbligo” a causa dei costi.

Il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che qualora il cliente chiedesse di pagare con il bancomat e il professionista ne fosse sprovvisto, il cliente sarà comunque tenuto a pagare in contanti o sotto altra forma perché «la mora del creditore che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione».